Le somme ricevute dall’avvocato amministratore di sostegno: ristoro o corrispettivo?
Le somme ricevute dall’avvocato amministratore di sostegno: ristoro o corrispettivo?

Secondo Cass. 14846/2020 l'indennità che il Giudice può, e non deve, assegnare all’AdS non vuol dire corrispettivo, nè equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro, ancorchè apprezzabile e non meramente simbolico (Cass. 4 luglio 1991, n. 7355), con finalità di compensazione degli oneri e delle spese non facilmente documentabili (Corte Cost., ord. 6 dicembre 1988, n. 1073).

Conclusione alla quale non osta la qualifica professionale del soggetto chiamato a svolgere l’ufficio.

Consegue che in “… tema di iva, posto che l'attività svolta all'amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l'amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso”.

Resta da specificare, tuttavia, cosa significhi “a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso”; come si applichi il principio enunciato quando l’attività prevalente svolta dal professionista sia quella di AdS; ed ancora come impatti il principio medesimo a fini impositivi e previdenziali.